ESTETISTA - SAUNA - MASSAGGI - SOLARIUM

  • DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività di ESTETICA comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorare e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

  • ATTIVITA REGOLAMENTATA:

L'attività di estetista è regolamentata dalla legge 1/1990

  • REQUISITI:

*Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)
* avere raggiunto la maggiore età
* svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
* non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
* possesso del requisito tecnico-professionale (VEDI IN FONDO PER MATURAZIONE DEL REQUISITO PROFESSIONALE)

  • COSTI

Marche da bollo € 14.62
Diritti Camera di Commercio € 31,00
Diritto annuale Camera di Commercio € 88,00
Tassa di concessione governativa € 168,00
Spese postali per raccomandate
Pratiche studio (vedi tariffe)

  • ALTRI COSTI

Per l'attività di verifiche da parte dell'ASL dei requisiti sanitari dei locali del negozio/laboratorio occorre versare un contributo con bollettino postale per la verifica degli ispettori:

  • LEGGI DI RIFERIMENTO

Legge quadro artigianato >> Legge n. 443/1985 integrata dalla legge 133/1997

Attività regolamentata:
* Estetisti >> Legge 1/1990
http://www.mb.camcom.it/upload/file/1433/716758/FILENAME/legge1_1990.pdf

NB: Per i link dei requisiti vedere direttamente nella sezione dell'attività interessata.

  • ISCRIZIONI NECESSARIE

Apertura p.iva
Iscrizione Inail
Iscrizione Registro Imprese
Iscrizione Albo Artigiani
Iscrizione INPS gestione artigianato

  • ULTERIORI

L'esercizio dell'attività di estetista, con D.L. 7 del 31.1.07 convertito in legge 2.4.07 n. 40, è soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente e non è subordinato al rispetto del criterio della distanza o di parametri numerici prestabiliti, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale nonchè della conformità dei locali secondo i requisiti urbanistici e sanitari.

  • LIMITI DIMENSIONALI IMPRESA ARTIGIANA :

massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 .
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

L'impresa artigiana nei predetti limiti dimensionali, può essere costituita anche in forma di società (escluse led società a responsabilità limitata costituite da più di un socio, per azioni, in accomandita per azioni) purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

  • FORMAZIONE PROFESSIONALE

La legge 4 gennaio 1990 n. 1, ha sancito una serie di appositi requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività quali:
1) corsi di qualificazione regionale (2 anni e minimo 1800 ore) seguiti da un corso di specializzazione o da un anno di inserimento in un'impresa di estetista, con lo svolgimento di un esame teorico pratico finale.
2) un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista della durata prevista dala contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno 300 ore.
3) Svolgimento di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro, o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica. Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi.
Si ritiene che un lavoratore qualificato part-time che in un periodo di più di tre anni abbia svolto un numero di lavoro pari a quello che presta un lavoratore a tempo pieno in tre anni abbia diritto a sostenere l'esame dopo aver frequentato l'apposito corso regionale. Si fa presente che la legge richiede che il lavoro sia stato prestato durante il quinquennio antecedente l'iscrizione al corso pertanto non si possono considerare utili, al fine di raggiungere il monte ore equivalente a tre anni di lavoro a tempo pieno, gli eventuali periodi di lavoro prestati prima del quinquennio antecedente all'iscrizione al corso.
La sintesi allegata aiuterà ad avere un quadro d'insieme per la richiesta dei requisiti professionali.

COME CONSEGUIRE LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI ESTETISTA - SINTESI :
REQUISITI CON NUOVA NORMATIVA (L. 1/90 ART. 3)

* APPRENDISTATO seguito da:
1 ANNO DI LAVORO QUALIFICATO A TEMPO PIENO
300 ORE DI CORSO
ESAME FINALE

* 3 ANNI DI LAVORO QUALIFICATO A TEMPO PIENO seguito da:
CORSO 300 ORE
ESAME FINALE

* 3 ANNI DI COLLABORATORE FAMILIARE seguito da:
300 ORE DI CORSO
ESAME FINALE

* CORSO REGIONALE DI QUALIFICAZIONE DELLA DURATA DI DUE ANNI (MINIMO 1.800 ORE) PRESSO SCUOLE RICONOSCIUTE DALLA REGIONE SEGUITO DA:
A) CORSO DI SPECIALIZZAZIONE (MINIMO 900 ORE) PRESSO UNA SCUOLA RICONOSCIUTA DALLA REGIONE
OPPURE
B) UN ANNO PRESSO UN'AZIENDA DI ESTETISTA

ESAME FINALE

ESTETISTA
(L. 1/90 ART. 8)

* CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER COLORO CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, ERANO TITOLARI, SOCI O DIRETTORE D'AZIENDA DI IMPRESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONSIDERATE MESTIERI AFFINI

* CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI CUI SOPRA CHE NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE ABBIANO SVOLTO L'ATTIVITA' PER UN PERIODO NON INFERIORE A TRE ANNI, DA COMPROVARE CON IDONEA DOCUMENTAZIONE.

* CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER COLORO CHE HANNO INIZIATO I CORSI A QUALIFICA PRESSO SCUOLE RICONOSCIUTE DALLA REGIONE PRIMA DEL GENNAIO 1990

  • SOCIETA':

Impresa di estetista esercitata in forma societaria.

Qualora l'impresa artigiana sia esercitata in forma di società, i soci partecipanti al lavoro debbono essere in possesso dell'abilitazione professionale, comunque è previsto che anche il socio non in possesso della qualifica professionale può essere iscritto negli elenchi previdenziali purchè operi all'interno dell'impresa con mansioni semplici o comunque prestazioni con gradi di difficoltà semplice, sotto la diretta responsabilità del socio qualificato. Resta comunque inteso che il socio in questione non potrà ottenere la qualificazione professionale.
Attività di terapia della riabilitazione, attività motorie di ginnastica e di educazione fisica; attività di ginnastica estetica.

Si possono distinguere tre categorie di attività svolte in forma imprenditoriale:

1) attività svolte in centri per terapia della riabilitazione (fisioterapia, Kinesiterapia): si richiede il titolo di fisioterapista/terapista della riabilitazione di cui al Decreto del Ministero della Sanità n. 741 del 9.1.95.
In tali centri si esercitano attività parasanitarie svolte con tecniche manuali; considerato che detti centri vengono organizzati ed esercitati in forma imprenditoriale, si ritiene che essi siano suscettibili di rientrare nella sfera di applicazione della Legge-quadro per l'artigianato.

2) attività motorie svolte in centri sportivi ed in palestre per la ginnastica e l'educazione fisica: viene normalmente richiesto il possesso del diploma ISEF o attestati di frequenza a corsi di addestramento/formazione rilasciati anche da strutture private, riferiti allo svolgimento di attività di insegnamento teorico pratico di specifiche discipline (ad es. aerobica, body building, etc.).
Tali centri svolgono in forma imprenditoriale un'attività di servizio di carattere tecnico (educazione fisica) che rientra nella sfera di applicazione della Legge-quadro per l'artigianato.

3) attività di ginnastica estetica per il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo: tale attività imprenditoriale rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90 sulla disciplina delle attività di estetista (cfr. la voce "attrezzi per ginnastica estetica" di cui all'elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso estetico allegato alla Legge n. 1/90).

Attività di massaggio

L'attività di massaggio può essere svolta in funzione di tre scopi:
1) curativo (ad es. fisioterapia, Kinesiterapia); 2) sportivo; 3) estetico;
pertanto, tale attività può essere svolta, rispettivamente per i numeri 1) (curativo) e 2) (sportivo) nell'ambito dei centri gestiti in forma imprenditoriale, suscettibili di essere disciplinati ai sensi della Legge-quadro per l'artigianato; l'attività di massaggio estetico di cui al n. 3) rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90, sulla disciplina delle attività di estetista.
Disegno epidermico o trucco semipermanente.

L'attività relativa al disegno epidermico o trucco semipermanente comprende un insieme di trattamenti eseguiti sul viso o sul corpo allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico. Tali trattamenti avvengono attraverso l'introduzione del pigmento a livello superficiale, il trucco è duraturo ma non definitivo in quanto si autoelimina senza ricorrere ad interventi esterni. Tale attività, svolta in forma imprenditoriale rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90.
Utilizzo lampade abbronzanti

L'art. 1, comma 2, legge 1/1990, prevede espressamente che l'attività di estetista possa essere svolta mediante utilizzo di alcuni apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla medesima legge. Tra questi apparecchi vengono specificatamente comprese le "lampade abbronzanti UV-A". Tale previsione è volta a garantire, in particolare, la tutela dell'utenza nella fruizione di una prestazione che deve essere svolta nel rispetto dei necessari criteri di sicurezza e di tutela della salute.
Si ritiene pertanto che l'attività di utilizzo lampade abbronzanti anche se solo in centri di abbronzatura, rientri nell'attività di estetista per la quale è previsto il possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge 1/90.

  • DECORAZIONE E RICOSTRUZIONE UNGHIE: può essere svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge 1/90.