AUTORIPARATORE - CARROZZIERE - ELETTRAUTO - GOMMISTA

  • DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonchè l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccanica e motoristica
b) carrozzeria
c) elettrauto
d) gommista
Restano escluse le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
L'impresa ha facoltà di specificare l'attività specializzata esercitata in via esclusiva e permanente, ovvero quella attività che, pur non ricoprendo l'intero complesso delle attività riconducibili alla sezione, appare comunque di pertinenza della stessa (es. riparazione motocicli, macchine agricole, caravan, carburatoristi, radiatoristi ecc.)

  • ATTIVITA REGOLAMENTATA:

Le attività in questione sono regolamentate per cui occorrono sia dei requisiti oggettivi che soggettivi:

* REQUISITI OGGETTIVI:
1) disponibilità di spazi e locali
2) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività indicate nelle apposite tabelle.
3) designazione di un responsabile tecnico per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione

* REQUISITI SOGGETTIVI del responsabile tecnico:
1) essere cittadino italiano o di altro Stato della Comunità europea o stato in cui sia operante la condizione di reciprocità
2) non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione
3) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività
4) avere esercitato l'attività di autoriparazione alle dipendenze di una impresa del ramo corrispondente nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno 3 anni; tale periodo è ridotto ad 1 anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui al punto 6).
5) aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato alla dipendenze di imprese del settore.
6) aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea
7) essere stato per almeno 3 anni, socio o collaboratore di aziende del settore
8) essere stato 1 anno titolare prima del 15.12.94 (legge 25/96)

  • REQUISITI ULTERIORI PER ATTIVITA' ARTIGIANA:

*Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all'EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari)
* avere raggiunto la maggiore età
* svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
* non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
* possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge

  • COSTI

Marche da bollo € 14.62
Diritti Camera di Commercio € 31,00
Diritto annuale Camera di Commercio € 88,00
Tassa di concessione governativa € 168,00
Spese postali per raccomandate
Pratiche studio (vedi tariffe)

  • ALTRI COSTI

In caso di attività soggette ad verifiche da parte dell'ASL nei laboratori/officine occorre versare un contributo con bollettino postale per la verifica degli ispettori.

  • LEGGI DI RIFERIMENTO

Legge quadro artigianato >> Legge n. 443/1985 integrata dalla legge 133/1997

* Autoriparatori Legge >> 122/1992
http://www.mb.camcom.it/upload/file/1433/716764/FILENAME/legge122_1992.pdf

  • ISCRIZIONI NECESSARIE

Apertura p.iva
Iscrizione Inail
Iscrizione Registro Imprese
Iscrizione Albo Artigiani
Iscrizione INPS gestione artigianato

ULTERIORI
Per coloro che lavorano nelle officine è opportuno abbiano frequentato il corso anticendio.
Per i corsi con i relativi costi vedi sito: www.silaq.it Tel. 800 34 33 88

  • RESPONSABILE TECNICO DIVERSO DAL TITOLARE O DAI SOCI

Una stessa persona non può assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi di una stessa impresa.
Per quanto riguarda la determinazione dei periodi lavorativi (fermi restando gli altri requisiti di legge), sono da ritenersi idonei non solo i rapporti di lavoro subordinato, ama altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari collaboratori.

  • UNITA' LOCALI

Ogni qual volta non ci sia coincidenza con la sede legale, anche le singole unità locali comunque esercenti attività di autoriparazione, dovranno essere dotate dei requisiti di legge.

  • SANZIONI

L'esercizio dell'attività di autoriparazione abusiva è punito con una sanzione amministrativa da L. 10 milioni a L. 30 milioni e la confisca delle attrezzature.
L'esercizio di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito con sanzioni amministrative da L. 5 milioni a L. 15 milioni e con la confisca delle attrezzature e strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

  • LIMITI DIMENSIONALI IMPRESA ARTIGIANA :

Massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 .
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
L'impresa artigiana nei predetti limiti dimensionali, può essere costituita anche in forma di società (escluse led società a responsabilità limitata costituite da più di un socio, per azioni, in accomandita per azioni) purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.